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Con la legge 40/2007 il ministro Bersani, ha introdotto importanti modifiche in materia di Assicurazioni RCA (responsabilità civile auto), tra cui la possibilità per una persona di usufruire della stessa classe di merito di un familiare convivente.
Vediamo nei dettagli il funzionamento:
L'articolo 134 comma 4-bis prevede che una persona fisica (sono escluse ditte e società), può usufruire della stessa classe di merito CU di un componente del medesimo nucleo familiare (persona presente sullo stesso stato di famiglia), per assicurare un ulteriore veicolo della medesima tipologia.
Esempio: Marco vuole comperare una macchina ed intestarla a lui, la mamma e il papà non possiedono macchine, ma soltanto uno scooter, quindi Marco non può usufruire della classe di merito dello scooter in quando si tratta di una tipologia di veicolo differente.
Però nel suo stato di famiglia c’è anche il nonno che possiede una macchina, quindi Marco può usufruire della classe CU del Nonno.
Nel caso Marco non avesse avuto familiari conviventi con vetture assicurate, avrebbe dovuto assicurare la macchina in classe CU d’ingresso (classe 14).
La tariffa verrà calcolata tenendo conto della classe CU del familiare, dell’età, del sesso e del comune di residenza dell’intestatario del veicolo e secondo i dati tecnici dello stesso con parametri che possono differire da compagnia a compagnia.
Per usufruire della classe CU del familiare si deve consegnare l’attestato di rischio, non più vecchio di un anno, riportante la predetta classe unitamente a documentazione comprovante che la polizza del familiare sia in vigore (può bastare copia dell’ultima quietanza pagata), stato di famiglia e gli altri documenti necessari per la stipula di una poliza RCA
Per usufruire dell’agevolazione, il veicolo da assicurare può essere sia nuovo (prima immatricolazione) che usato (passaggio di proprietà), per i veicoli già assicurati permale la storia assicurativa in vigore. |